Attenzione CREATIVI, Operatori dell’ingegno, leggete con attenzione , perchè è in vigore la nuova legge che regola i termini: Artigiano, Artigianale e Artigianalità.
Una delega al governo per il riassetto della disciplina dell’artigianato e un divieto, già operativo dal 7 aprile, per l’utilizzo improprio o ingannevole dei termini «artigiano», «artigianato», «artigianale». È in questi due articoli, il 15 e il 16, che sono racchiusi gli interventi che l’annuale legge sulle Pmi (34/2026), in vigore dal 7 aprile, ha riservato al comparto artigiano al fine sia di razionalizzare, riordinare e aggiornare la normativa vigente, di modo che sia al passo con le nuove esigenze di mercato e l’evoluzione tecnologica, sia di fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono usare la denominazione di «artigianato». L’articolo 16, «Riferimento all’artigianato nella pubblicità», interviene per semplificare le procedure d’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigianate, specificando che «Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato e all’artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all’albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo». Pena, aggiunge la legge 34/2026, «una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all’1 per cento del fatturato dell’impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore a euro 25.000 per ogni violazione».